Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche e Abruzzo il 24 Agosto, il 26 e 30 Ottobre 2016 e 18 Gennaio 2017
La Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46, ha prorogato il termine della sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, già attualmente oggetto di sospensione sino al 31.12.2020.
La proroga della sospensione è disposta a favore delle:
- attività economiche e produttive
- dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
Principali caratteristiche della sospensione
Destinatari dell’iniziativa
- Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
- Clienti Imprese – mutui, finanziamenti a medio lungo termine, leasing
Modalità di applicazione
- Per i Clienti Privati: sarà applicata d’iniziativa la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2021 su tutte le posizioni di mutuo per i soggetti che abbiano residenza nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni, che risultino in corso di sospensione.
- Per i Clienti Imprese: sarà applicata d’iniziativa la proroga della sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) fino al 31.12.2021 su tutte le posizioni di mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing, in capo ai soggetti giuridici che abbiano sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni, che risultino in corso di sospensione.
Dal momento che la proroga è stata disposta dalla normativa sopra citata quando le procedure della banca di emissione delle rate erano già avviate, il recepimento della proroga nei sistemi è quindi avvenuto successivamente. Qualora si verificassero dei casi in cui la proroga non è stata recepita il Cliente deve contattare la propria Filiale per attivare la proroga.
Inoltre:
- i Clienti che precedentemente avevano rinunciato alla sospensione, possono in qualsiasi momento richiedere l’attivazione della sospensione gratuita del pagamento delle rate.
- i Clienti che non hanno rinunciato alla sospensione possono, in qualsiasi momento, riprendere il regolare pagamento prima del termine previsto dalla proroga della sospensione (31 dicembre 2021), tramite la sottoscrizione di uno specifico modulo disponibile in Filiale.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Decorsa la scadenza dell'ultima rata sospesa, il rimborso del mutuo prima casa di abitazione da parte dei privati e dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing da parte delle imprese riprenderà col pagamento delle rate con la periodicità stabilita in contratto. La sospensione è applicata senza che maturino interessi durante il periodo di sospensione e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.
Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo/finanziamento a medio lungo termine a tasso fisso sospeso a partire dalla data del sisma (24 agosto 2016) e sino al 31.12.2021
Mutuo erogato 1° ottobre 2015
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 2,70%
Durata: 20 anni, scadenza 01.01.2036
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro
Decorrenza sospensione: 01.09.2016, dopo il pagamento dell'ottava rata
Durata sospensione: 64 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 97.462,48 euro
Importo rata post sospensione (scadenza 01.01.2022): 539,70 euro
Nuova scadenza mutuo: 01.05.2041
Informativa Polizze Assicurative distribuite dalla Banca
Qualora in relazione al mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti a medio lungo termine /leasing a imprese sia stata stipulata una polizza assicurativa emessa da Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo Vita (ad esempio a copertura di uno o più rischi quali incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione), la modifica dei termini di rimborso del mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing a imprese comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata di sospensione delle rate di mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti a medio lungo termine /leasing a imprese.
Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing.
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