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INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALL’ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA INTERESSATO LE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24 AGOSTO 2016

06.09.2016

 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, presente nel territorio colpito dagli eventi sismici del 24 agosto, ha adottato sin da subito una serie di provvedimenti a favore delle imprese, piccoli artigiani, commercianti e famiglie che hanno subito danni a causa del terremoto.

In particolare, con riferimento ai mutui, finanziamenti, prestiti e leasing in essere,  in capo ai soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25 agosto 2016, è stata disposta d’iniziativa della Banca la sospensione gratuita del pagamento delle rate (quota capitale e quota interessi) con scadenza a partire dalla data del sisma e sino al 25 febbraio 2017.

La sospensione è stata applicata senza necessità di specifica richiesta da parte del cliente ed è effettuata senza che maturino interessi durante il periodo di sospensione.

In data 26.08.2016 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l’Ordinanza n. 388 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto n. 201) che prevede per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui sopra, il diritto di richiedere la sospensione sino al termine dello stato di emergenza, ovvero sino al 25 febbraio 2017, delle rate dei mutui in essere. La moratoria è a richiesta del cliente, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, con l’applicazione degli interessi previsti contrattualmente anche nel periodo di sospensione.

La Banca ha deciso di mantenere la propria iniziativa di sospensione gratuita già adottata in quanto più favorevole per la clientela  ed estesa anche a prodotti non ricompresi dalle disposizioni normative (prestiti personali e leasing).

I Clienti che non intendano usufruire della misura di sospensione adottata d'iniziativa della banca, possono richiedere in qualsiasi momento presso le filiali il ripristino del pagamento delle rate.


Principali caratteristiche della sospensione

 

Destinatari dell’iniziativa

  • Clientela Famiglia - mutui e prestiti
  • Clientela Imprese - mutui, finanziamenti, leasing

Modalità di applicazione

E’ stata applicata d’iniziativa dalla Banca la sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) con scadenza a partire dal 24 agosto 2016 sino al termine dello stato di emergenza, ovvero sino al 25 febbraio 2017, dei mutui/finanziamenti/prestiti personali/leasing, in essere alla data del 24.08.2016, in capo ai soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25 agosto 2016.


Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione. Decorsa la scadenza dell'ultima rata sospesa, il rimborso del mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing riprenderà col pagamento delle rate con la periodicità stabilita in contratto.

Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso

Mutuo erogato il 1° ottobre 2015
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 2,70%
Durata: 20 anni, scadenza 01.01.2036
Numero rate da rimborsare: 240
Periodicità rata: mensile
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro
Scadenza prima rata sospesa: 01.09.2016, dopo il pagamento dell’ottava rata
Durata sospensione: 6 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 97.462,48 euro
Importo rata post sospensione (scadenza 01.03.2017): 539,70 euro
Nuova scadenza mutuo: 01.07.2036

Si specifica che:

  • Mutui/finanziamenti/leasing: sul debito residuo del mutuo/finanziamento in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, non maturano interessi e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

  • Prestiti Personali: sul debito residuo del prestito in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, non maturano interessi e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente. La sospensione produrrà l’accodamento delle rate e/o la traslazione del piano di ammortamento a seconda della procedura di riferimento.


I Clienti che non intendano usufruire della misura di sospensione adottata d'iniziativa della banca, possono richiedere in qualsiasi momento presso le Filiali il ripristino del pagamento delle rate tramite la sottoscrizione di uno specifico modulo.

Inoltre i clienti possono decidere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione (25 febbraio 2017), tramite la sottoscrizione di uno specifico modulo disponibile in Filiale.

Mutui e finanziamenti che già beneficiano di una sospensione (ad esempio Fondo di solidarietà, Accordo ABI)


Per questi mutui non è stato possibile per ragioni operative applicare la sospensione prevista d’iniziativa prevista dalla Banca; sarà cura della Banca stessa contattare la clientela interessata che potrà valutare l’opportunità di rinunciare alla sospensione in essere per aderire all’ iniziativa di sospensione della Banca.

Informativa Polizze Assicurative

Qualora in relazione al mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing sia stata stipulata una polizza assicurativa emessa da Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo Vita (ad esempio a copertura di uno o più rischi quali incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione), la modifica dei termini di rimborso del mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata di sospensione delle rate di mutuo/finanziamento/prestito personale/leasing.


Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.
Settembre 2016

 

Elenco dei Comuni delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25 agosto 2016 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1.09.2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5.09.2016
 

Marche
Arquata del Tronto (AP) - CAP 63096
Acquasanta Terme (AP) - CAP 63095
Montegallo (AP) - CAP 63094
Montefortino (FM) - CAP 63858
Montemonaco (AP) - CAP 63088

 

Abruzzo
Montereale (AQ) - CAP 67015
Capitignano (AQ) - CAP 67014
Campotosto (AQ) - CAP 67013
Valle Castellana (TE) - CAP 64010
Rocca Santa Maria (TE) - CAP 64010

 

Lazio
Accumoli (RI) - CAP 02011
Amatrice (RI) - CAP 02012
Cittareale (RI) - CAP 02010

 

Umbria
Preci (PG) - CAP 06047
Norcia (PG) - CAP 06046
Cascia (PG) - CAP 06043
Monteleone di Spoleto (PG) - CAP 06045