INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALL’ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA INTERESSATO LA REGIONE ABRUZZO IL 18 GENNAIO 2017 (LEGGE N. 45 DEL 7 APRILE 2017)
09.05.2017
L’art. 18 - undecies del Decreto Legge n. 8 del 9.02.2017, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito in Legge n. 45 del 7 aprile 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.04.2017 n. 84) prevede che ai comuni danneggiati dalla scossa del 18.01.2017, individuati nell’allegato 2 bis e riportati nell’Elenco in calce a questo Avviso, vengano applicati gli interventi di sospensione previsti dal decreto n. 189/2016 e successivamente prorogati fino al 31.12.2017 dal Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (cosiddetto Decreto Milleproroghe)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE
Destinatari dell’iniziativa
- Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
- Clienti Imprese – mutui, finanziamenti, leasing
Modalità di applicazione
La sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) per i nuovi Comuni individuati nell’Elenco, si applica ai mutui/Finanziamenti/Leasing in essere al 18.01.2017, in particolare:
- Per i Clienti Privati: la Banca applicherà la sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) dei mutui a seguito della presentazione da parte del Cliente, residente in uno dei comuni individuati nell’Elenco, della dichiarazione di inagibilità o distruzione della prima casa di abitazione. La sospensione si applicherà con le seguenti modalità:
- per le posizioni in corrente: dal giorno in cui il Cliente presenterà in Banca tale documentazione e fino al 31.12.2017. In ogni caso, è prevista la possibilità per il cliente di richiedere l’applicazione della sospensione anche alle rate scadute e pagate a partire dalla data del sisma (18 gennaio 2017).
- per le posizioni in arretrato: dal 18 gennaio 2017 (data evento sismico) e fino al 31.12.2017. In presenza di ulteriori rate arretrate, antecedenti alla data dell'evento, le stesse resteranno impagate e su tali importi continueranno a decorrere gli interessi di mora.
- Per i Clienti Imprese: la Banca applicherà d’iniziativa la sospensione del pagamento delle rate (capitale + interessi) su tutte le posizioni di mutuo/finanziamento/leasing, in capo a aziende e imprese aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati nell’Elenco, con le seguenti modalità:
- per le posizioni in corrente: con scadenza a partire dall’11.04.2017 (data di entrata in vigore della Legge) e fino al 31.12.2017. In ogni caso, è prevista la possibilità per il cliente di richiedere l’applicazione della sospensione anche alle rate scadute e pagate a partire dalla data del sisma (18 gennaio 2017)
- per le posizioni in arretrato: dal 18 gennaio 2017 (data evento sismico) e fino al 31.12.2017. In presenza di ulteriori rate arretrate, antecedenti alla data dell'evento, le stesse resteranno impagate e su tali importi continueranno a decorrere gli interessi di mora.
Inoltre i clienti possono decidere di riprendere il regolare pagamento delle rate in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione (31.12.2017), tramite la sottoscrizione di un apposito modulo di rinuncia alla sospensione disponibile in Filiale.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei finanziamenti si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Decorsa la scadenza dell'ultima rata sospesa, il rimborso del mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese riprenderà col pagamento delle rate con la periodicità stabilita in contratto. La sospensione è applicata senza che maturino interessi durante il periodo di sospensione e non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.
Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso a partire dalla data di entrata in vigore della Legge e sino al 31.12.2017
Mutuo erogato il 1° ottobre 2015
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 2,70%
Durata: 20 anni, scadenza 01.01.2036
Numero rate da rimborsare: 240
Periodicità rata: mensile
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 539,70 euro
Scadenza prima rata sospesa: 01.05.2017, dopo il pagamento della sedicesima rata
Durata sospensione: 8 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 94.878,93 euro
Importo rata post sospensione (scadenza 01.01.2018): 539,70 euro
Nuova scadenza mutuo: 01.09.2036
Informativa Polizze Assicurative
Qualora in relazione al mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese sia stata stipulata una polizza assicurativa emessa da Intesa Sanpaolo Assicura e Intesa Sanpaolo Vita (ad esempio a copertura di uno o più rischi quali incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione), la modifica dei termini di rimborso del mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese comporta la variazione della scadenza della polizza per la stessa durata di sospensione delle rate di mutuo prima casa di abitazione a privati e mutui/finanziamenti/leasing a imprese.
Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.
Aprile 2017
Elenco dei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Abruzzo
Barete AQ 67010
Cagnano Amiterno AQ 67012
Pizzoli AQ 67017
Farindola PE 65010
Castelcastagna TE 64030
Colledara TE 64042
Isola del Gran Sasso TE 64045
Pietracamela TE 64047
Fano Adriano TE 64044
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